Statuto
Testo adottato dall’Assemblea dei Soci in data 18.12.2005
ed integrato con le indicazioni pervenute dalla sede Centrale del Club Alpino Italiano in data 28.11.2007
Indice
Titolo I – Costituzione, Sede, Stato giuridico, scopi e zona di attività della sezione
Art. 1 – Costituzione, denominazione e stemma
Art. 2 – Sede sociale – Anno Sociale
Art. 3 – Stato giuridico della Sezione
Art. 4 – Scopi della sezione e zona di attività
Titolo II – Dei Soci
Art. 5 – Categorie dei soci e modalità di adesione
Art. 6 – Diritti e doveri del socio
Art. 7 – Iscrizione e trasferimento
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
Titolo III – Della Sezione
Art. 9 – Organi della sezione
Art. 10 – Assemblea dei soci
Art. 11 – Consiglio direttivo della sezione
Art. 12 – Presidente della Sezione
Art. 13 – Collegio dei revisori dei conti della sezione
Art. 14 – Obblighi della sezione
Art. 15 – Scioglimento della sezione
Titolo IV – Delle cariche sociali
Art. 16 – Voto
Art. 17 – Gratuità delle cariche
Art. 18 – Durata delle cariche del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti
Art. 19 – Durata della carica del Presidente
Titolo V – Disposizioni generali
Art. 20 – Adeguamento dello statuto
Art. 21 – Regolamento Gite
Art. 22 – Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cusna
Art. 23 – Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Bismantova
Art. 24 – Rinvio allo Statuto e al Regolamento generale del Club alpino italiano
Titolo I – Costituzione, Sede, Stato giuridico, scopi e zona di attività della sezione
Art. 1 – Costituzione, denominazione e stemma
La sezione è stata costituita nel 1984, su iniziativa di alcuni soci del Club Alpino Italiano iscritti nelle sezioni di Reggio Emilia e Parma e residenti nella zona montana, nonché degli appartenenti al GAB – Gruppo Amici Bismantova, appassionati alpinisti frequentatori dell’omonima Pietra, da cui si ispira il nome della Sezione.
La denominazione ufficiale della Sezione è “Club alpino italiano – Sezione Bismantova – Castelnovo né Monti”. Lo stemma della Sezione è riportato in fondo al presente documento. Sia la denominazione che lo stemma possono essere modificati dall’Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.
Art. 2 – Sede sociale – Anno Sociale
La sede sociale è stabilita in Castelnovo né Monti, attualmente in Piazzale Matteotti 7/B.
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 3 – Stato giuridico della Sezione
La sezione è struttura periferica del Club alpino italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato, con natura giuridica di associazione non riconosciuta.
Art. 4 – Scopi della sezione e zona di attività
La Sezione intende perseguire integralmente gli scopi enunciati dall’articolo I.1 dello Statuto del Club Alpino Italiano, ed in particolare intende sia valorizzare l’Appennino Reggiano, sua zona di naturale attività, sia svolgere un’azione di aggregazione sociale e culturale all’interno del contesto montano nella quale è inserita.
Titolo II – Dei Soci
Art. 5 – Categorie dei soci e modalità di adesione
Sono previste le seguenti categorie di soci: ordinari, famigliari e giovani.
Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
Le modalità per l’adesione alla Sezione sono quelle previste dall’art.II.II.2 comma 1 del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, che si intende integralmente richiamato.
L’adesione è rinnovata automaticamente negli anni successivi con il pagamento alla sezione della quota associativa.
Art. 6 – Diritti e doveri del socio
Con l’adesione al Club alpino italiano il socio assume l’impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali e di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del Club alpino italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
I soci, purchè maggiorenni, hanno il diritto di voto nell’assemblea e il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi all’interno della sezione. Per essere candidati alle cariche occorre essere in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica.
Ciascun socio corrisponde alla sezione la quota associativa annuale prevista per la categoria di appartenenza e deliberata dall’Assemblea dei soci; il pagamento va effettuato non oltre il 31 marzo, con conseguente convalida della tessera di riconoscimento.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche in caso di suo scioglimento e liquidazione.
Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.
Art. 7 – Iscrizione e trasferimento
Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intenda iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde: per morte, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.
Dimissioni: il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Morosità: il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. L’accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione, che ne dà comunicazione al socio. Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
Titolo III – Della Sezione
Art. 9 – Organi della sezione
Sono previsti i seguenti organi ufficiali della sezione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente della sezione;
d) il collegio dei revisori dei conti;
Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.
Art. 10 – Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
Assolve alle seguenti funzioni specifiche:
a) approva lo statuto sezionale, proposto e deliberato dal consiglio direttivo;
b) approva il programma annuale e pluriennale delle attività sociali, proposto e deliberato dal consiglio direttivo;
c) elegge i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti.
d) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le quote stabilite dall’assemblea dei delegati.
e) approva l’operato del consiglio direttivo, i bilanci d’esercizio – consuntivo e preventivo – della sezione e la relazione del Presidente.
f) delibera l’acquisto, l’alienazione di beni immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi.
g) delibera lo scioglimento della sezione.
h) delibera sulle modifiche da apportare allo statuto sezionale in unica lettura.
i) delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da un numero di soci maggiorenni pari al 30% degli iscritti maggiorenni alla sezione.
Modalità di elezione:
1) è prevista la facoltà, per il socio impossibilitato a presenziare all’assemblea, di delegare per iscritto al voto un altro socio maggiorenne.
2) Le deleghe dovranno essere verificate dal Presidente dell’assemblea, che verrà nominato insieme a due scrutatori, dall’assemblea stessa, prima dell’inizio delle operazioni di voto.
3) Il voto andrà espresso secondo le modalità previste dall’art. 16 del presente statuto sezionale.
4) A conclusione delle operazioni di voto il Presidente dell’Assemblea redarrà apposito verbale, che verrà controfirmato dagli scrutatori.
5) Non possono essere nominati come Presidente dell’assemblea o scrutatori i componenti del Consiglio direttivo uscente.
6) è escluso il voto per corrispondenza.
7) relativamente all’elettorato attivo e passivo si rimanda all’art. 6 comma secondo del presente statuto.
L’assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, ed è convocata dal Presidente, a nome del Consiglio direttivo. L’assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio direttivo della sezione, per necessità particolari individuate da quest’ultima e per specifiche richieste di convocazione formulate dal Comitato Direttivo Centrale, dal Comitato Direttivo Regionale, dal collegio dei revisori dei conti o da un numero di soci maggiorenni pari al 30% degli iscritti maggiorenni alla sezione.
All’inizio di ogni riunione, per il suo normale funzionamento, l’Assemblea nomina un Presidente ed un segretario verbalizzatore, da individuarsi al di fuori dei componenti del consiglio direttivo.
Le delibere dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti al voto.
Art. 11 – Consiglio direttivo della sezione
Il consiglio direttivo è l’organo di gestione della sezione; è composto da 10 componenti, più il Presidente.
Assolve alle seguenti specifiche funzioni:
a) convoca l’Assemblea dei Soci;
b) redige e/o modifica lo statuto sezionale, da portare all’approvazione dell’assemblea dei soci;
c) predispone il programma annuale e pluriennale delle attività sociali, da portare alla ratifica dell’assemblea dei soci;
d) durante la sua prima riunione di mandato individua, tra i consiglieri eletti dall’assemblea, il Presidente della Sezione; per la nomina a Presidente occorre - nelle prime tre votazioni - la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri, mentre dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
e) pone in atto le deliberazioni dell’assemblea dei soci, attraverso l’adozione degli specifici atti amministrativi e gestionali;
f) è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
g) cura la redazione dei bilanci d’esercizio della sezione (preventivo e consuntivo)
h) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
i) delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi soci;
j) delibera la costituzione e lo scioglimento delle Commissioni e la partecipazione a Gruppi o Scuole intersezionali;
k) cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto Sezionale;
l) proclama i soci con 25, 50, 60 e 75 anni di appartenenza al Club Alpino Italiano.
Per un migliore funzionamento della Sezione il Consiglio, su proposta del Presidente, può individuare al suo interno le seguenti figure:
a) un Vice Presidente, con il compito di coadiuvare il Presidente e rappresentarlo in caso di sua assenza, anche presso le sedi istituzionali esterne al Club alpino italiano;
b) un tesoriere, che avrà il compito di curare la tenuta dei libri contabili e di redarre i bilanci d’esercizio della sezione. Il tesoriere può anche essere scelto tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non ha diritto di voto;
c) un consigliere delegato, con il compito di rappresentare la sezione nelle sedi istituzionali del Club alpino Italiano;
d) un consigliere a cui verranno demandate le attività relative alla tutela dell’ambiente montano e della sentieristica;
e) un consigliere con il compito di coordinare le attività escursionistiche ed alpinistiche.
Il compito di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tali figure è affidato al Presidente della Sezione.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno altri 5 consiglieri. Le delibere del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice.
Art. 12 – Presidente della Sezione
Il presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) convoca, a nome del consiglio direttivo, le sedute dell’assemblea dei soci;
b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
c) presenta all’assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della sezione;
d) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.
Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.
Art. 13 – Collegio dei revisori dei conti della sezione
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti.
Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione, ne esamina i bilanci d’esercizio e riferisce all’assemblea dei soci.
Assiste alle assemblee dei soci e del consiglio direttivo della sezione.
Art. 14 – Obblighi della sezione
La sezione è obbligata:
a) ad acquistare una copia di ogni nuovo volume pubblicato dalla collana “Guida dei Monti d’Italia” ogni duecento soci o frazione superiore a cento;
b) a presentare al Comitato direttivo regionale entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente e a trasmettere al Comitato direttivo regionale entro il 30 aprile di ogni anno copia dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio, con l’indicazione dell’importo delle quote sociali per le diverse categorie di soci;
c) a trasmettere al direttore e al Comitato direttivo regionale entro trenta giorni dalle votazioni o dalla variazione l’elenco degli eletti della sezione e il recapito ufficiale;
d) a trasmettere al direttore e al Comitato direttivo regionale copia dello statuto sezionale e delle sue modifiche, entro trenta giorni dalla adozione dell’assemblea dei soci.
Art. 15 – Scioglimento della sezione
Lo scioglimento della sezione può essere deliberato dall’assemblea dei soci a maggioranza assoluta in prima seduta, e con la maggioranza dei due terzi dei presenti nella seconda seduta. Tra la prima e la seconda convocazione devono decorrere almeno 24 ore.
In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato direttivo regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo regionale.
Titolo IV – Delle cariche sociali
Art. 16 – Voto
Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E’ escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
Art. 17 – Gratuità delle cariche
Le cariche negli organi della sezione sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
Art. 18 – Durata delle cariche del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti
Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili anche per i mandati successivi.
Art. 19 – Durata della carica del Presidente
L’eletto dura in carica non più di tre anni; è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
Titolo V – Disposizioni generali
Art. 20 – Adeguamento dello statuto
L’adeguamento dello statuto sezionale alle modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E’ adottato dal consiglio direttivo della sezione con propria delibera, da portare ad approvazione dell’assemblea dei soci nella prima seduta utile.
Art. 21 – Regolamento Gite
La sezione, per lo svolgimento delle sue attività escursionistiche/alpinistiche, adotta il regolamento gite riportato in allegato 1. Le modifiche al regolamento gite sono di competenza del consiglio direttivo.
Art. 22 – Soccorso Alpino Emilia Romagna – Stazione Monte Cusna
La sezione, nel rispetto delle diverse competenze, collabora con la Stazione Monte Cusna del Soccorso Alpino Emilia Romagna, che ha sede oggi coincidente con quella della Sezione.
Art. 23 – Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Bismantova
In seno alla sezione Bismantova – Castelnovo né Monti ed alle sezioni di Modena, Reggio Emilia e Sassuolo è costituita la Scuola Intersezionale di Alpinismo e Scialpinismo denominata “Bismantova”. La sezione si impegna a contribuire, nell’ambito delle sue possibilità economiche e delle capacità tecniche dei suoi soci, al raggiungimento degli scopi propri della Scuola stessa.
Art. 24 – Rinvio allo Statuto e al Regolamento generale del Club Alpino Italiano
Per le materie non espressamente trattate nel presente statuto sezionale si rinvia alle disposizioni dello statuto e dell’ordinamento generale del Club alpino italiano.